(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino  ufficiale  della
 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 22 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  riconosce   il   valore   primario   del   diritto
all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di  coesione
sociale e di qualita' della vita, promuovendo ogni forma d'intervento
per l'esercizio effettivo di  tale  diritto,  disciplinando  in  modo
organico il sistema regionale dell'intervento  pubblico  nel  settore
abitativo in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 12, e  dell'art.
5, primo comma, n. 18, dello Statuto speciale, adottato con la  legge
costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  in  combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  nel  rispetto
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche'
in  conformita'  alla  normativa   nazionale   e   comunitaria,   con
particolare riguardo alle disposizioni previste in materia  di  aiuti
di stato sotto forma di  compensazione  degli  obblighi  di  servizio
pubblico. 
  2. Le politiche abitative  della  Regione  sono  tese  a  sostenere
l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in  proprieta'  come
prima casa ai cittadini della  Regione,  in  particolare  alle  fasce
deboli  della  popolazione,  prioritariamente  mediante  l'incremento
dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e  da  realizzarsi
nel rispetto dei criteri di  efficienza  energetica  e  di  riduzione
delle  emissioni  inquinanti,  con  il  coinvolgimento  di   capitali
pubblici e  privati  promuovendo,  altresi',  azioni  innovative  del
costruire  e  dell'abitare.  A   tal   fine   la   Regione   persegue
l'integrazione degli  strumenti  di  politica  abitativa  con  quelli
finalizzati a garantire il diritto di  cittadinanza  sociale  di  cui
alla legge regionale 31  marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), in coerenza  con  i  principi  definiti  dalla
legge regionale  12  dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative). 
  3. La presente legge disciplina in particolare: 
    a) la  programmazione  regionale  degli  interventi  pubblici  in
ambito di politiche abitative; 
    b) l'insieme delle azioni finalizzate  al  soddisfacimento  delle
esigenze primarie in ambito di politiche  abitative  e  delle  azioni
volte   a   promuovere   il   miglioramento   della   fruibilita'   e
dell'accessibilita'   degli   spazi   abitativi,    l'efficientamento
energetico,  l'autorecupero,  il  coabitare  sociale  o  altre  forme
innovative del costruire e dell'abitare; 
    c)  il  riordino  istituzionale  e  organizzativo  delle  aziende
territoriali  per  l'edilizia   residenziale   (Ater)   mediante   la
ridefinizione degli organi e delle loro funzioni, in coerenza con  il
piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013,
n. 20 (Norme in materia  di  riassetto  istituzionale  delle  Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia
di politiche abitative).